Formentini, Ludovico (2008) La tipicità una ricchezza da preservare. Equitazione & Ambiente, IV/200 (15). pp. 68-71.
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Abstract
RIASSUNTO: Nel nostro ordinamento manca una definizione giuridica di "prodotto tipico". Tipico vuol dire nel linguaggio comune "caratteristico di un luogo". Se non esiste la definizione giuridica di "prodotto tipico", esiste, però quella di "prodotto tradizionale": le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato nel tempo. L’Unione Europea riconosce due categorie di "prodotti tipici": le "Denominazioni di origine protette/Indicazioni di origine geografica semplice" (acronimi: DOP-IGP) e le "Indicazioni di origine geografica semplici" (acronimo: IGS). Possono presentare domanda di registrazione esclusivamente le associazioni, le organizzazioni di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. L’iter di riconoscimento della domanda si suddivide in due fasi: la fase nazionale, che a sua volta prevede due passaggi, e la fase comunitaria. La tutela concessa alla denominazione è subordinata alla presentazione di un disciplinare di produzione che diviene il documento più importante per il funzionamento del sistema di certificazione. Il sistema dei controlli ufficiali a cui sono sottoposti gli operatori costituisce il pilastro più importante del sistema di registrazione dei prodotti tipici. La scelta dell’organismo di controllo è effettuata dai soggetti richiedenti la registrazione, Una funzione assai rilevante di protezione, promozione, valorizzazione e di informazione al consumatore viene svolta dai Consorzi di tutela degli alimenti DOP e IGP, In materia di controlli risulta difficile stabilire le competenze specifiche di ciascun controllore. L’importo delle sanzioni ha una forbice assai ampia: fino a 20 mila euro per l’impiego di una denominazione senza sottoporsi ai controlli dell’organismo designato. SUMMARY Food and drink products are a major part of the cultural identity of European populations and regions. The European Union protects by legislation particular product names which are linked to a territory or to a production method. In 1992 the European Union created systems known as PDO (Protected Designation of Origin), PGI (Protected Geographical Indication) to promote and protect valuable food names. In March 2006 these systems were updated and improved. Farmers and comsumers in Europe and around the world show an increasing interest in the qualities of traditional products. PDO-PGI means the name of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe an agricultural product or a foodstuff.
Item Type: | Article |
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Uncontrolled Keywords: | DOP, PDO, IGP, PGI, prodotti tipici, traditional products, reg. CE 510/2006 |
Subjects: | Area11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche > M-GGR/02 - Geografia economico-politica Area07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/01 - Economia ed estimo rurale |
Divisions: | Dipartimenti (until 2012) > DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI ANIMALI |
Depositing User: | Dott. Ludovico Formentini |
Date Deposited: | 17 Nov 2008 |
Last Modified: | 20 Dec 2010 11:54 |
URI: | http://eprints.adm.unipi.it/id/eprint/536 |
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